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Accertamenti e controlli - Disciplina antielusiva – Cass. n. 11055/2021

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito di applicazione - Interposizione fittizia - Interposizione reale - Differenze - Rilevanza - Esclusione - Uso improprio di legittimi strumenti negoziali - Compatibilità.

In tema di accertamento dei redditi, la disciplina antielusiva di cui all'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, non distingue tra interposizione fittizia - la quale ricorre quando, in forza di accordo simulatorio intercorrente tra interponente, terzo e interposto, si finge di contrarre con una persona, ma, in realtà, si vuole che gli effetti del negozio si producano nei confronti di un'altra persona diversa da quella che appare nell'atto - e interposizione reale - nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto, il quale è effettivamente voluto; neppure presuppone necessariamente un comportamento fraudolento del contribuente, ma postula l'uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, tale da consentire di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto di imposta, essendo finalizzata a stigmatizzare operazioni volte ad aggirare la normativa fiscale alla luce del più generale principio del divieto di abuso del diritto.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 11055 del 27/04/2021 (Rv. 661235 - 01)