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Sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie – Cass. n. 6126/2021

Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - pena pecuniaria - Applicazione delle sanzioni in misura ridotta ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Effetti del pagamento - Definizione irrevocabile di ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio - Conseguenze sul rapporto tributario - Possibilità di contestare la debenza del tributo - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, l'adesione all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 definisce irrevocabilmente ogni questione inerente l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione, precludendo all'amministrazione finanziaria di irrogare maggiori sanzioni ed al contribuente di ripetere le somme versate bonariamente, mentre non incide sul profilo meramente tributario del rapporto che, avendo una vicenda del tutto autonoma, può essere contestato, sicché va escluso che al pagamento della pena edittale in misura ridotta possa essere attribuito valore di acquiescenza al provvedimento impositivo. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che con la presentazione del ricorso, contestualmente al pagamento delle imposte e delle sanzioni ridotte, i contribuenti avessero posto in essere un comportamento concludente nel senso di voler insistere nella contestazione del tributo, pur avendo scelto di aderire precauzionalmente al profilo sanzionatorio, permanendo cosi intatto l'interesse ad agire indispensabile ex art. 100 c.p.c. ai fini dell'impugnazione dell'atto).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6126 del 05/03/2021 (Rv. 660695 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_329