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Rettifica delle dichiarazioni – Cass. n. 6610/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - incompletezza - rettifica delle dichiarazioni - Conseguenze - Utilizzazione di dati esposti dallo stesso contribuente in altra dichiarazione relativa a diverso tributo - Ammissibilità - Obbligo - Esclusione - Utilizzazione di altri dati e notizie - Ammissibilità - Condizioni.

L'omessa dichiarazione annuale ai fini IVA espone il contribuente all'accertamento induttivo, sia dell'ammontare imponibile complessivo sia dell'aliquota applicabile, come prevede espressamente l'art. 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972; tale accertamento è condotto, secondo il disposto della stessa norma, "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio". È, quindi, ammissibile l'utilizzazione di dati esposti dal contribuente in altra dichiarazione, relativa allo stesso periodo ed a diverso tributo o accertati da altro ufficio tributario per i propri fini. L'Ufficio IVA non è tuttavia vincolato al rispetto di tali dati, essendo titolare di un autonomo potere-dovere di accertamento, nell'esercizio del quale può utilizzare dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza con l'obbligo, però, di indicare, almeno in sede di contenzioso, le ragioni per cui ha disatteso quelli derivanti dalle predette dichiarazioni.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 6610 del 10/03/2021 (Rv. 660818 - 01)