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Società di fatto esercente attività commerciale – Cass. n. 6835/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni di carattere soggettivo - Società di fatto esercente attività commerciale - Sussistenza - Requisiti ex art. 2247 cod. civ. - Sufficienza. Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa

In tema di imposte sui redditi, perché un ente, il quale invochi l'applicazione del regime tributario delle organizzazioni non lucrative, sia invece qualificato come una società di fatto, e il suo reddito sia sottoposto a tassazione ai sensi degli artt. 5, comma 3, lett. b, e 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, è sufficiente l'esistenza di una causa lucrativa e di un accordo, anche solo verbale, nonché la ricognizione dei criteri di cui all'art. 2247 c.c., ossia l'intenzionale esercizio in comune tra i soci di un'attività commerciale a scopo di lucro con il conferimento, a tal fine, dei necessari beni o servizi.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6835 del 11/03/2021 (Rv. 661022 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2082, Cod_Civ_art_2247