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Ordinanza di assegnazione dei credito – Cass. n. 7306/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - riscossione dell'imposta - registrazione a debito – oggetto - Imposta di registro - Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. è assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base delia procedura esecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui aii'art. 8, iett. a) dei d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7306 dei 16/03/2021 (Rv. 660879 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_553