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Deposito dell'atto notificato presso la segretaria della Commissione tributaria – Cass. n. 8809/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - Appello principale - Deposito dell'atto notificato presso la segretaria della Commissione tributaria - Necessità - Appello incidentale tempestivo - Deposito della sua copia nella segreteria della Commissione tributaria - Necessità - Richiesta acquisizione del fascicolo di primo grado ex art. 53, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Equipollenza - Esclusione.

In tema di contenzioso tributario, in caso di mancato tempestivo deposito da parte dell'appellante principale dell'atto notificato presso la segreteria della Commissione tributaria, l'appello incidentale tempestivo, non notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, deve essere, a pena di inammissibilità, depositato in copia presso la segreteria della CTP che ha emesso la sentenza impugnata, non potendo tale adempimento essere sostituito dalla richiesta di acquisizione del fascicolo di primo grado ex art. 53, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, "ratione temporis" vigente, ancorché, come nella specie, tale istanza venga ricevuta dalla segreteria del giudice di primo grado antecedentemente alla costituzione dell'appellante incidentale. Neppure in tale evenienza, infatti, detta richiesta può reputarsi equipollente all'adempimento di cui all'art. 53, comma 2, del d.lgs. cit., attesa la sua inidoneità a far conseguire una sicura informazione circa l'avvenuta proposizione dell'impugnazione incidentale la quale, rispetto a quella principale, costituisce una mera eventualità.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8809 del 30/03/2021 (Rv. 661028 - 01)