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Agevolazione disposta con effetto retroattivo – Cass. n. 8747/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Agevolazione disposta con effetto retroattivo - Rimborso della somma pagata senza contestazioni - Istanza presentata nei termini di decadenza previsti dalla legge - Ammissibilità - Rapporto esaurito - Esclusione - Fattispecie. Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - prescrizione e decadenza - decadenza dell'azione del contribuente - richiesta di restituzione dell'imposta e soprattasse

In tema di imposta di registro (nella specie spontaneamente corrisposta in misura proporzionale dopo la stipula di atto di cessione di impianti radiofonici e diritti di godimento delle connesse frequenze), il contribuente ha diritto al rimborso della somma, pagata senza contestazioni, se presenti istanza nei termini previsti dalla legge a pena di decadenza, allorché vengano successivamente stabilite con effetto retroattivo agevolazioni o anche la completa esenzione dal tributo, in quanto deve escludersi che il pagamento incontestato determini l'esaurimento del rapporto, dovendo intendersi per rapporti esauriti solo quelli in relazione ai quali sia intervenuta una preclusione che li abbia resi irretrattabili, e quindi insensibili anche ad eventuali pronunce di illegittimità costituzionale, come quella conseguente al giudicato, ovvero alla prescrizione o alla decadenza, ed, in particolare, in materia tributaria, quelli in cui il pagamento dell'imposta sia stato eseguito e non sia stata presentata domanda di rimborso nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalle singole leggi d'imposta, o, in mancanza, dalla previsione residuale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8747 del 30/03/2021 (Rv. 660935 - 01)