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Determinazione del reddito - plusvalenze patrimoniali – Cass. n. 1225/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - plusvalenze patrimoniali - Cessione di azienda a società di persone - Costituzione di rendita vitalizia a favore del cedente quale corrispettivo - Plusvalenza tassabile - Sussistenza - Fondamento - Doppia imposizione - Esclusione - Conseguenze.

In tema di imposte sui redditi, è configurabile una plusvalenza tassabile anche nel caso di conferimento di azienda in una società di persone verso il corrispettivo di una rendita vitalizia in favore del conferente, atteso che la società di persone è dotata di una propria autonomia patrimoniale, oltre che di una soggettività distinta dai soci e la rendita costituisce il corrispettivo di un'alienazione patrimoniale che, pur assicurando una utilità aleatoria quanto all'ammontare concreto delle erogazioni che verranno eseguite, ha un valore economico agevolmente accertabile con riferimento a calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall'ordinamento giuridico; né può essere considerato di ostacolo alla tassazione il rischio di doppia imposizione, essendo la rendita vitalizia assimilabile a fini fiscali al reddito da lavoro dipendente, in quanto il divieto di doppia imposizione scatta al momento della concreta liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di avere diritto a ricevere il doppio pagamento.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 1225 del 21/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1872