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Attribuzioni e poteri degli uffici I.V.A. – Cass. n. 1174/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - attribuzioni e poteri degli uffici i.v.a. - Iva - Indagini su conti bancari - Titolarità in capo al contribuente - Necessità - Esclusione - Estensione a familiari - Condizioni - Fattispecie.

In tema di Iva, l'accertamento fiscale svolto attraverso acquisizioni bancarie ai sensi dell'art. 51, comma 3, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo applicabile "ratione temporis") non è limitato ai soli conti bancari o postali o ai libretti di deposito intestati al titolare dell'azienda individuale o alla società, ma, in presenza di elementi sintomatici (quali il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione, l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili o, come nella specie, l'essere quella oggetto di verifica un'impresa familiare) può essere esteso anche a quelli intestati a terzi.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 1174 del 21/01/2021