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Tassazione reddito d'impresa di soggetto non residente in Italia – Cass. n. 1301/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialita' dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Tassazione reddito d'impresa di soggetto non residente in Italia - Agenzia di viaggi - Stabile organizzazione - Rilevanza - Criterio dell'attività - Individuazione - Direttiva n. 2006/112/CE - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di tassazione del reddito d'impresa di soggetto non residente in Italia, l’unicità della prestazione e la sede o il luogo di stabilimento di un'agenzia di viaggi con sede all'estero ai sensi della Direttiva n. 2006/112/CE possono assumere rilievo con riguardo alla territorialità delle prestazioni di servizi e all'imponibilità ai fini IVA, ma non con riferimento all'accertamento dell'esistenza di una stabile organizzazione, come individuata dalla disciplina convenzionale internazionale e dall'art. 162 TUIR, ai cui fini rileva il cd. criterio dell'attività, ovvero se, mediante la sede fissa di affari, tale agenzia svolga nel territorio italiano un'attività economicamente rilevante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva negato l'imponibilità in Italia dei redditi prodotti da un'agenzia di viaggi solo perché la stessa stipulava dei contratti di vendita di pacchetti turistici e percepiva i relativi corrispettivi nella sua sede in Praga, senza considerare, però, che la medesima agenzia aveva in Aprica due sedi operative, ove organizzava e gestiva in modo continuativo, previa stipula di contratti di locazione di immobili e valendosi di personale, il soggiorno e i servizi di ristorazione in favore degli acquirenti dei menzionati pacchetti).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 1301 del 22/01/2021