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Federazione sportiva nazionale – Cass. n. 1568/2021

Tributi (in generale) - esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Immobili destinati esclusivamente ad attività sportive - Federazione sportiva nazionale - Svolgimento di attività organizzativa e gestionale - Requisito oggettivo esentativo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 In genere.

In tema di ICI, spetta l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 - prevista, tra l'altro, per immobili destinati esclusivamente ad attività sportive - anche sugli immobili utilizzati da federazione sportiva nazionale (nella specie Federazione Italiana Vela, riconosciuta dal CONI) per lo svolgimento di attività di tipo organizzativo o gestionale, non potendo considerarsi come meramente strumentale rispetto all'esercizio, in via diretta e non mediata, della pratica sportiva, ma identificandosi essa stessa come attività sportiva regolamentata.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 1568 del 26/01/2021