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Imposte ipo-catastali – Cass. n. 28923/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - Imposte ipo-catastali - Diritti reali - Rinuncia - Trasferimento - Assimilabilità - Fondamento - Conseguenze - Prassi amministrativa - Conformità.

In tema di imposte di ipocatastali, l'atto di rinuncia a titolo gratuito di un diritto reale immobiliare di godimento sconta l'imposta in misura proporzionale, rientrando nella nozione di "trasferimento” di cui all'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 in quanto generativa di un arricchimento nella sfera giuridica altrui, in conformità, peraltro, alla prassi amministrativa agenziale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28923 del 17/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350

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