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Operazione non imponibile - Imposta erroneamente corrisposta - Cass. n. 24289/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni Iva - Operazione non imponibile - Imposta erroneamente corrisposta - Detraibilità - Esclusione - Modifica di cui alla l. n. 205 del 2017 - Irrilevanza - Fondamento - Limiti di applicazione di questa disposizione.

In tema di IVA, l'imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un'operazione non imponibile non puo ' essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 935, della I. n. 205 del 2017 all'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997. Invero, indipendentemente dalla sua efficacia retroattiva prevista dall'art. 6, comma 3 bis, del d.l. n. 34 del 2019, la menzionata disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di un'operazione imponibile, l'IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 24289 del 03/11/2020 (Rv. 659489 - 01)

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