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Avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione annuale presentata da curatore fallimentare - Cass. n. 24312/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - incompletezza - presunzioni di cessione e di acquisti Irpeg e Irap - Avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione annuale presentata da curatore fallimentare - Valore rimanenze -Determinazione induttiva sulla base di comparazione tra valore contabile indicato in bilancio e valore merci calcolato in sede di inventario - Illegittimità - Fondamento.

In tema di accertamento IRPEG e IRAP, è illegittimo l'avviso in rettifica che sia fondato sulla differenza tra il valore delle rimanenze indicato in bilancio e quello riportato nella successiva perizia di stima disposta dal curatore fallimentare in sede di redazione dell'inventario, trattandosi di valori incomparabili in quanto fondati su valutazioni non omogenee: il primo infatti, ai sensi dell'art. 2426, n. 9, c.c., è vincolato al criterio principale del costo ed è ancorabile al minor valore di realizzo soltanto allorchè questo sia desumibile dall'andamento del mercato, nel rispetto del principio di continuità sancito dall'art. 2423-bis c.c.; il secondo, invece, si basa su una valutazione di pura stima ovvero di realizzo economico, compiuta dalla curatela sulle merci giacenti al momento della dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24312 del 03/11/2020 (Rv. 659491 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2423_2, Cod_Civ_art_2426

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2020