Skip to main content

Esenzioni ed agevolazioni (benefici): Recupero aiuti di Stato - Cass. n. 24621/2020

Tributi (in generale) - Esenzioni ed agevolazioni (benefici): Recupero aiuti di Stato - Applicazione della procedura ex art 1 d.l. n. 10 del 2007, conv. dalla l. n. 46 del 2007 - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Rettifica del reddito imponibile dall'Agenzia delle Entrate - Emissione dell'awiso di accertamento ex art 39, d.P.R. n. 600 del 1973 - Esclusione - Conseguenze in tema di riscossione coattiva.

In tema di recupero di aiuti di Stato, la procedura relativa all'azione da porre in essere è assoggettata esclusivamente alle regole di cui all'art. 1, d.l. n. 10 del 2007, conv. in l. n. 46 del 2007, essendo inapplicabile l'ordinaria disciplina in tema di accertamento del reddito imponibile, in quanto la disposizione del decreto citato è stata emanata al fine di assicurare il rispetto, da parte dello Stato italiano, del dovere di procedere al recupero delle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario. Ne consegue che, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate rettifichi il reddito imponibile ai fini del recupero, non deve emettere l'avviso di accertamento ex art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973, trovando applicazione la procedura di autoliquidazione di cui l'art. 27, l. n. 62 del 2005, richiamato dall'art. 1, d.l. n. 10 del 2007 ai soli fini della quantificazione delle imposte da restituire, alla quale segue l'ingiunzione di pagamento e, nel caso di mancato versamento delle relative somme, l'iscrizione a ruolo ex art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, sicché, in caso di riscossione coattiva, l'anno di riferimento per il computo dell'aggio va determinato in considerazione del sorgere dell'entrata oggetto di autoliquidazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 24621 del 04/11/2020 (Rv. 659811 - 01)

corte

cassazione

24621

2020