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Obbligazione tributaria - Determinazione - Natura istantanea - Cass. n. 16776/2020

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - sopravvenienze attive - Contributi "in conto impianti" - Regime ex l. n. 449 del 1997 - Reddito d'impresa per competenza - Imputabilità - Opzioni di contabilizzazione - Conseguenze - Obbligazione tributaria - Determinazione - Natura istantanea - Esclusione - Prolungamento in più periodi imposta - Fondamento.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi "in conto impianti", i quali sono destinati all'acquisto di beni (materiali o immateriali) strumentali, nel regime introdotto dalla l. n. 449 del 1997 non generano né sopravvenienze attive né ricavi, ma rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui aderiscono, concorrendo a formare il reddito d'impresa per competenza nel quale confluiscono sotto forma di quote di ammortamento deducibili, potendo essere contabilizzati, a scelta del contribuente, in base ai principi contabili nazionali (OIC16, par. F), imputando i contributi percepiti a riduzione diretta del cespite, oppure con la tecnica dei risconti passivi mediante imputazione graduale a conto economico pari alla stessa misura adottata per gli ammortamenti del cespite agevolato; pertanto, la loro ascrivibilità a fattori di produzione ad utilità ripetuta fa sì che la determinazione dell'obbligazione tributaria non sia istantanea e coincidente con l'incasso dei contributi stessi, ma prolungata a più periodi di imposta, in quanto collegata agli ammortamenti.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 16776 del 06/08/2020 (Rv. 658669 - 01)

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