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Rimborsi Iva - Diritto del cessionario di beni alla detrazione - Eventi sopravvenuti - Cass. n. 13091/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - pagamento dell'imposta - rimborsi Iva - Diritto del cessionario di beni alla detrazione - Eventi sopravvenuti - Obbligo di ricorrere al meccanismo di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Sussistenza - Finalità - Iva dovuta dal fornitore non rettificata - Irrilevanza - Conformità al diritto unionale.

In tema di Iva, il cessionario di beni, che detragga l'Iva di rivalsa annotando la fattura nel registro degli acquisti e voglia esercitare il diritto alla detrazione in seguito alla sopravvenienza di eventi successivi al compimento dell'operazione imponibile, è tenuto ad applicare il meccanismo di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 e quindi a registrare la variazione, al fine di evidenziare un debito pari alla detrazione in precedenza operata, che viene in tal modo neutralizzata, mirando tale disposizione a garantire il principio della neutralità dell'Iva e, al contempo, a evitare il rischio di perdita del gettito fiscale per l'erario, senza che incida su tale obbligo la mancata rettifica dell'Iva dovuta dal fornitore, il quale rimane debitore dell'imposta indicata in fattura anche in mancanza di un'operazione imponibile, come sostenuto dalla CGUE con la sentenza 3 marzo 2014, in C-107/13.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 13091 del 30/06/2020 (Rv. 658391 - 01)

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