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Attivazione di corsi di formazione professionale - Natura commerciale - Assoggettabilità ad IVA - Cass. n. 13086/2020

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta – detrazioni - Attivazione di corsi di formazione professionale - Natura commerciale - Assoggettabilità ad IVA - Acquisto di beni e servizi utilizzati ai fini delle attività didattiche - Detraibilità dell'IVA assolta in rivalsa - Ammissibilità - Finanziamenti pubblici a fondo perduto - Irrilevanza - Condizioni - "Ius superveniens" retroattivo ex d.l. n. 210 del 1015 - Condizioni per la detraibilità dell'Iva sugli acquisti effettuati per la realizzazione dei corsi.

In tema di Iva, l'attività avente ad oggetto la proposizione di corsi di formazione professionale, rientrando tra quelle commerciali, è soggetta all'imposta e dà diritto, ai sensi dell'art. 19, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, alla detrazione dell'IVA assolta in rivalsa sugli acquisti dei beni e servizi utilizzati nella realizzazione della predetta attività, senza che rilevi l'eventuale erogazione di contributi pubblici a fondo perduto, applicandosi l'art. 14, comma 10, della l. n. 537 del 1993, soltanto nel caso in cui il versamento eseguito dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione del personale si inserisca in un rapporto sinallagmatico e assuma natura di corrispettivo, rilevando all'uopo lo "ius superveniens" costituito dall'art. 10, comma 2 ter, del d.l. n. 210 del 2015, conv. in l. n. 21 del 2016, norma d'interpretazione autentica dell'art. 19 cit. e tenuto conto della "sanatoria" operata dal successivo comma 2 quater, per effetto del quale resta ferma la detrazione ove operata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 21 del 2016 e l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 13086 del 30/06/2020 (Rv. 658107 - 01)

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