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Diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 11214 del 11/06/2020 (Rv. 657881 - 01)

Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato - diritti e tributi - in genere - Diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio di cui alla l. n. 580 del 1993 - Obbligo di pagamento per le società di persone - Cessazione - Condizioni - Differenze con società fallite e in liquidazione coatta amministrativa - Illegittimità costituzionale e contrasto con giurisprudenza comunitaria e Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2009 - Esclusione - Ragioni.

L'obbligo delle società in liquidazione volontaria di versare il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio di cui alla l. n. 580 del 1993, a differenza di quanto accade per le società fallite e in liquidazione coatta amministrativa, cessa, ai sensi dell'art. 4, d.m. n. 359 del 2001, nell'anno solare successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, purché entro il 30 gennaio successivo sia presentata la domanda di cancellazione, senza che rilevi la cessazione "di fatto" dell'attività societaria, essendo il pagamento del tributo camerale correlato all'iscrizione nel registro delle imprese. Peraltro, il differente trattamento previsto per le società fallite o in liquidazione coatta amministrative non viola gli artt. 3 e 10 Cost., stante la non assimilabilità delle relative discipline, essendo la procedura di liquidazione delle società di persone connotata dalla facoltatività e revocabilità a cura dei soci e priva di interesse per i creditori, tutelati dalla responsabilità dei soci, né contrasta con la giurisprudenza comunitaria, ponendosi fallimento e liquidazione coatta amministrativa come vicende estintive della società, o gli artt. 5, par. 1, e 6, par. 1, della Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2009, non rientrando nel suo campo di applicazione le società di persone, ma solo quelle di capitali.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 11214 del 11/06/2020 (Rv. 657881 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495