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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - interpretazione degli atti - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6790 del 10/03/2020 (Rv. 657326 - 01)

Imposte di registro, ipotecaria e catastale - Principio interpretativo ex art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 - Modalità - Prevalenza della causa - Sussistenza - Flessione dei concetti privatistici in presenza di esigenze antielusive - Obblighi del giudice.

In tema di imposte di registro, ipotecaria e catastale, il criterio interpretativo fissato dall'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, che consente all'Ufficio di dare una qualificazione oggettiva dell'atto soggetto a registrazione, impone di privilegiare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dello stesso, piuttosto che il titolo e la forma apparente, dando preminenza alla causa del negozio, con la conseguenza che i concetti privatistici relativi all'autonomia negoziale, di fronte alle esigenze antielusive poste dalla norma, regrediscono a semplici elementi della fattispecie tributaria, sebbene il giudice sia comunque tenuto a valutare le deduzioni difensive in merito, specie se suffragate da documentazione, e a motivare sulla loro eventuale non decisività.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6790 del 10/03/2020 (Rv. 657326 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362