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Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 7075 del 12/03/2020 (Rv. 657395 - 01)

Sanzione amministrativa per prelievo irregolare di energia elettrica - Attività compiuta da dipendente Enel - Natura - Attività rientrante nella nozione di pubblica funzione o di pubblico servizio - Ragioni - Conseguenze - Attribuzione di pubblica fede all'accertamento compiuto - Sussistenza.

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) In genere.

In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'Enel - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 7075 del 12/03/2020 (Rv. 657395 - 01)