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Tributi (in generale) - potesta' tributaria di imposizione - soggetti passivi - solidarieta' tributaria - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4989 del 25/02/2020 (Rv. 657354 - 01)

Coobbligato d'imposta - Giudicato favorevole - Estensione ad altro coobbligato - Limiti.

In tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, anche se non vi abbia partecipato, secondo la regola generale stabilita dall'art_ 1306 c.c., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, nel caso in cui il coobbligato non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio e questo si sia concluso in modo a lui sfavorevole, con una decisione passata in giudicato (per non essere stata impugnata dall'interessato), il medesimo coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 4989 del 25/02/2020 (Rv. 657354 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1306

TRIBUTI

POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE

SOGGETTI PASSIVI