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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - prescrizione e decadenza - decadenza dell'azione del contribuente -richiesta di restituzione dell'imposta e soprattasse - termini - Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n.

Imposta integrativa di registro - Concordato fiscale concluso dal venditore con l'Amministrazione - Omesso coinvolgimento dell'acquirente - Azione di regresso del venditore nei confronti dell'acquirente -Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il venditore che abbia pagato l'imposta integrativa di registro a seguito di concordato fiscale concluso con l'Amministrazione, senza coinvolgere nel procedimento di accertamento con adesione l'acquirente, non ha azione di regresso verso quest'ultimo, il cui diritto postula, ai sensi degli artt. 1299 e 1203, n. 3), c.c., l'adempimento di un'obbligazione del terzo, la cui esistenza ed entità siano divenute certe per fatti o atti giuridici opponibili a questi. (Fattispecie relativa a trasferimento immobiliare di area edificabile inserita nell'ambito di un accordo urbanistico con il Comune, con riconoscimento al contribuente, in luogo dell'indennità di esproprio dovuta per la realizzazione di opere pubbliche, di volumetrie sulle residue porzioni di sua proprietà).

Corte di Cassazione, Sez. 5 , Sentenza n. 551 del 15/01/2020 (Rv. 656735 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI

IMPOSTA DI REGISTRO

PRESCRIZIONE E DECADENZA