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Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di lavoro - lavoro dipendente - determinazione - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 916 del 17/01/2020 (Rv. 65

Riliquidazione dell'indennità di buonuscita - Corresponsione con ritardo rispetto alla cessazione del servizio - Interessi - Assogettabilità a tassazione ex art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Sussistenza - Fondamento.

In tema d'imposte sui redditi, gli interessi corrisposti in occasione della riliquidazione dell'indennità di buonuscita, operata con ritardo rispetto alla data di cessazione del servizio, costituiscono reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a tassazione ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986, indipendentemente dalle modifiche apportate dall'art. 6 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in l. n. 133 del 1994, al pari di qualsiasi erogazione economica effettuata dal datore di lavoro e avente titolo diretto e immediato nel rapporto di lavoro.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 916 del 17/01/2020 (Rv. 656664 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.)

REDDITI DI LAVORO