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Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialita' dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29635 del 14/11/2019 (Rv. 655743 - 02)

Art. 24 della Convenzione di Bonn sulle doppie imposizioni - Perdurante vigenza ed efficacia - Direttiva 90/435/CE - Irrilevanza - Fondamento - Rapporto tra norma bilaterale e norma comunitaria - Sopravvivenza della norma bilaterale.

In tema di doppia imposizione internazionale, la Convenzione di Bonn tra Italia e Germania (ratificata con l. n. 459 del 1992) e, segnatamente, l'art. 24 - il quale, ricorrendone le condizioni, esclude i dividendi dalla base imponibile del reddito della società-madre italiana - è tuttora vigente ed efficace, senza che rilevi la sopravvenuta direttiva CE n. 435 del 1990 (cd. direttiva madre-figlia) la quale, all'art. 7, risolve il concorso tra norma bilaterale e norma comunitaria in favore della prima.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29635 del 14/11/2019 (Rv. 655743 - 02)