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Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - dazi all'importazione e all'esportazione – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sente

Recupero a posteriori di maggiori dazi all'esportazione - Mancata corresponsione a causa di illecito penale - Interessi per ritardato pagamento - Obbligazione autonoma - Prescrizione - Termine - Decorrenza.

In tema di dazi doganali, nell'ipotesi di recupero a posteriori di maggiori dazi il cui mancato pagamento, totale o parziale, sia avvenuto a causa di un atto perseguibile penalmente, gli interessi dovuti per il ritardo nell’esazione degli stessi integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile, ossia dalla data di irrevocabilità della sentenza penale.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 30901 del 27/11/2019 (Rv. 655941 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2948