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Tributi anteriori alla riforma del 1972 - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) – Cass. 13383/2019

Dazi doganali - Rappresentante indiretto dell'importatore - Responsabilità - Contenuto - Rapporti interni - Obblighi di vigilanza - Diligenza qualificata - Buona fede - Limiti.

In tema di dazi doganali, la responsabilità del rappresentante indiretto dell'importatore, la quale concerne i rapporti interni fra ausiliario e preponente senza determinare, in rapporto ai terzi (compreso l'ufficio doganale), alcuna sostituzione, implica per il rappresentante l'obbligo di vigilare, con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, c.c., alla natura dell'attività esercitata, sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione, non essendo sufficiente ad integrare il requisito della buona fede l'inconsapevolezza dell'irregolare introduzione della merce.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 13383 del 17/05/2019 (Rv. 653868 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1176 – Diligenza nell’adempimento