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Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni - Attività agricola e attività di agriturismo - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5954 del 28/02/2019

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - determinazione dell'imposta - detrazioni - Attività agricola e attività di agriturismo - Separati regimi fiscali - Spese per la ristrutturazione di immobile rurale destinato all'attività di agriturismo - Inerenza all'attività agricola - Esclusione - Fondamento.

In tema di IVA, qualora il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, svolga un'attività agricola e un'attività di agriturismo, optando per diversi regimi fiscali, l'attività agrituristica, sebbene complementare, resta distinta da quella agricola, sicché le spese sostenute per la ristrutturazione di immobili adibiti all'attività di agriturismo, pur avendo essi destinazione agricola, restano soggette al regime forfettario previsto per l'attività complementare, dovendo trovare applicazione il principio dell'inerenza dei costi all'attività di impresa e non alle caratteristiche del bene.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5954 del 28/02/2019