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(Tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4059 del 12/02/2019

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - Accertamento della falsità della dichiarazione d'origine - Contabilizzazione "a posteriori" dei dazi - Esimente della buona fede dell'importatore - Condizioni - Fattispecie.

In tema di dazi "antidumping", ai fini dell'integrazione delle condizioni di cui all'art. 220, par. 2, lett. b), del cd. Codice doganale comunitario, l'errore delle autorità doganali non è integrato dalla mera ricezione di dichiarazioni inesatte, in quanto l'Amministrazione non è tenuta a verificarne o valutarne la veridicità, ma richiede un comportamento attivo delle autorità competenti, in quanto la comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze dei comportamenti scorretti dei fornitori ed il legittimo affidamento è protetto solo quando sono state tali autorità ad avere determinato i presupposti sui quali si basa la fiducia dell'importatore, che, per tutta la durata delle operazioni commerciali, ha agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. per verificare la ricorrenza delle condizioni del trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata, che aveva ritenuto sussistente l'errore delle autorità doganali, indotto dalle erronee dichiarazioni rese dallo spedizioniere, in assenza di un comportamento attivo delle medesime autorità, idoneo ad ingenerare il legittimo affidamento dell'importatore).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4059 del 12/02/2019

Cod_Civ_art_1176_2, Cod_Civ_art_2697