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Marche da bollo in euro

Marche da bollo in euro - Agenzia delle entrate provvedimento 16 ottobre 2002 - Istituzione di nuove marche da bollo a tassa fissa. (GU n. 252 del 26-10-2002)

Agenzia delle entrate  provvedimento 16 ottobre 2002
Istituzione di nuove marche da bollo a tassa fissa. (GU n. 252 del 26-10-2002)
IL DIRETTORE dell'Agenzia
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
  1. Istituzione di marche da bollo a tassa fissa.
    1.1. Sono istituite le marche da bollo a tassa fissa nei seguenti valori:
      a) euro  0,77; euro 0,78; euro 2,46; euro 2,87; euro 3,10; euro 3,62;   euro   3,70,  aventi  le   caratteristiche  tecniche  indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento;
      b)  euro 4,65; euro 4,93; euro 5,16; euro 6,19; euro 6,20; euro 7,23;  euro  8,26;  euro  10,32;  euro  12,39;   euro 15,49, aventi le caratteristiche   tecniche   indicate   nell'allegato  2  al  presente provvedimento.

Motivazioni.
  Con  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari   in  materia di spese di giustizia, il quale prevede nei  relativi   allegati  1, 6, 7 ed 8, le tabelle con i nuovi importi per i diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per
conto dello Stato.
  Inoltre,  il comma 11-bis dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n.   488,  aggiunto  dalla  legge  10 maggio  2002,  n. 91, in sede di conversione  del  decreto-legge  11 marzo  2002,   n.  28, prevede che "Laddove  la  legislazione  vigente   prevede  il  pagamento  mediante speciali  marche  per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie  per  conto   dello  Stato,  il  pagamento  e'  effettuato mediante marche da bollo ordinarie".
  Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, il presente   provvedimento  istituisce  le nuove marche da bollo secondo gli   importi  stabiliti nelle tabelle 1, 6, 7 ed 8 allegate al citato decreto   del  Presidente  della Repubblica n. 115 del 2002, aventi le caratteristiche  tecniche  indicate  negli allegati 1 e 2 al presente provvedimento.
Riferimenti normativi del presente provvedimento.
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 57; art. 62; art.  66;  art.  67,  comma  1;  art.   68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
    regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia  delle  entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
    decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

  Disciplina normativa di riferimento:
    decreto  del  Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115: testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
    legge  10 maggio 2002, n. 91: conversione, con modificazioni, del decreto-legge  11 marzo  2002,  n.  28,  recante modifiche all'art. 9 della   legge  23 dicembre  1999,  n.  488,   relative  al  contributo unificato  di  iscrizione  a   ruolo  dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2002
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara