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Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - in genere

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - in genere - operazioni infragruppo - neutralità fiscale – limiti - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29302 del 14/11/2018

In tema di determinazione del reddito di impresa, nell'ambito delle operazioni infragruppo, ai sensi dell'art. 118, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme percepite o versate tra le società del gruppo in contropartita di vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti, ferma la possibilità per le parti, nella loro autonomia negoziale, di corrispondere, mediante i cd. accordi di consolidamento, alla società apportante i vantaggi fiscali al gruppo il corrispettivo "compensativo", che non può superare l'importo dell'imposta risparmiata dal gruppo societario attraverso il bilancio consolidato: ne deriva che la ripartizione di vantaggi fiscali tra le società del gruppo genera operazioni "neutre", con costi non deducibili e proventi non tassabili, mentre i compensi che non rientrano in detta ripartizione determinano proventi imponibili per chi li realizza e costi deducibili, purché inerenti all'attività di impresa, per chi ne sostiene l'onere finanziario.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 29302 del 14/11/2018