Skip to main content

Inscindibilità delle cause

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - in genere - inscindibilità delle cause in sede di impugnazione – ambito – litisconsorzio necessario processuale – integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - omissione – conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27616 del 30/10/2018

>>> Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d'ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.

Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 27616 del 30/10/2018