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Tributi (in generale) - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 10/02/2016

Agevolazioni prima casa - Trasferimento della residenza entro il termine di diciotto mesi - Necessità - Inosservanza - Decadenza - Impedimenti sopravvenuti non imputabili all'acquirente - Irrilevanza - Fattispecie in tema di fallimento della società costruttrice dell'immobile.

In tema di benefici fiscali cosiddetti "prima casa", qualora il riconoscimento dell'agevolazione all'acquirente sia subordinato alla condizione che egli stabilisca la propria residenza nel territorio del Comune dove si trova l'immobile nei diciotto mesi successivi all'acquisto, il trasferimento costituisce un onere conformativo del potere dell'acquirente, il cui esercizio deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine normativamente previsto, sicché, ai fini del relativo decorso, nessuna rilevanza può essere attribuita ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili alla parte interessata. (Fattispecie relativa al sopravvenuto fallimento della società costruttrice dell'immobile).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 10/02/2016