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Tributi (in generale) - "solve et repete" - territorialità dell'imposizione (accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26638 del 10/11/2017

Convenzione tra Italia e Governo delle Federazione russa, ratificata con l. n. 370 del 1997 - Conflitto di residenza - Risoluzione in base al criterio dell'"abitazione permanente" - Identificazione - Criteri - Fattispecie.

L'art 4, comma 2, lett. a) della Convenzione tra Italia ed il Governo delle Federazione russa per evitare le doppie imposizioni (ratificata con l. n. 370 del 1997), laddove menziona l'abitazione permanente quale criterio per individuare lo Stato ove il contribuente ha la residenza, deve essere interpretato in forza del tenore letterale del modello OCSE di riferimento, al quale si sono ispirati i contraenti; sicché, ai fini dell'individuazione dello Stato impositore rileva la stabile disponibilità di fatto di un'abitazione in capo al contribuente per periodi di tempo indeterminati, indipendentemente dalla proprietà della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che non aveva ritenuto abitazione permanente in Italia quella ove un cittadino russo aveva risieduto con la propria convivente, proprietaria dell'immobile, nello stesso periodo d'imposta di riferimento della sanzione applicatagli per omessa dichiarazione nel modello unico di investimenti esteri, non avendo il giudice di merito applicato - dando rilievo alla disponibilità di abitazioni permanenti in entrambi gli Stati contraenti - il secondo criterio di cui al citato art. 4, comma 2, lett. a), facente invece riferimento allo Stato contraente nel quale le relazioni personali ed economiche del contribuente sono più strette).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26638 del 10/11/2017