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Tributi erariali indiretti (anteriori alla riforma del 1972) - imposta di successione - accertamento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5529 del 08/09/1983

Pagamento dell'imposta - eredi accettanti col beneficio d'inventario - determinazione della base imponibile ex r. D. N. 3270 del 1923 - passività ereditaria comprovata dallo stato di graduazione divenuto definito nella procedura di liquidazione dell'eredità - disconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria - inammissibilità - principio della tassatività delle prove legali ex art. 45 del citato r.d. - esclusione.*

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La situazione della passività ereditaria comprovata dallo stato di graduazione divenuto definitivo nella procedura di liquidazione dell'eredità, a norma degli art. 498 e seguenti del codice civile, non può essere disconosciuta dall'amministrazione finanziaria ai fini della Determinazione della base imponibile dell'imposta di successione alla stregua dell'abrogata disciplina del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, giacché le risultanze della indicata procedura diventano opponibili anche all'amministrazione, senza che possa essere invocato il principio della tassatività delle prove legali, previste dall'art. 45 del citato R.d. n. 3270 del 1923, per la deduzione dall'asse dei debiti erri, tale principio riferendosi al normale procedimento amministrativo della Determinazione della base imponibile, ma non potendo ritenersi preclusivo, in via assoluta, dell'efficacia probatoria derivante da altre procedure, ugualmente previste dall'ordinamento, anch'esse preordinate allo accertamento del passivo dell'eredità. ( V 695/72, mass n 356799; ( V 695/72, mass n 356800; ( Conf 1587/79, mass n 397928; ( Conf 2490/71, mass n 353509; ( Conf 2471/67, mass n 329769).*

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5529 del 08/09/1983