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Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2852 del 10/03/1992

Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - Iscrizione a ruolo - Ricorsi - Sospensione della riscossione - Dei contributi spettanti ai consorzi di bonifica - Organo competente - Intendente di finanza - Provvedimento - Natura - Competenza del giudice ordinario e di qualsiasi altro giudice - Esclusione.

Anche in tema di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, i quali hanno natura di tributi e sono riscossi in base alla normativa prevista per le imposte dirette, trova applicazione il principio secondo cui la procedura di esazione, che ha inizio con la consegna dei ruoli all'esattore e si conclude con il versamento dell'ente impositore delle somme raccolte dall'esattore od a lui assegnate dal giudice dell'esecuzione, può essere sospesa soltanto dall'intendente di finanza, quale organo della pubblica amministrazione, con provvedimento discrezionale rispetto al quale la posizione del contribuente ha la consistenza del semplice interesse legittimo, restando esclusa, perciò la competenza del giudice ordinario e di qualsiasi altro giudice, cui la legge non attribuisce il potere di sospendere l'esecuzione nemmeno in via cautelare o d'urgenza, nel procedimento promosso per contestare i presupposti soggettivi ed oggettivi del potere impositivo.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 2852 del 10/03/1992