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Tributi erariali indiretti - tributi anteriori alla riforma del 1972 - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 3918 del 15/02/2008

Invito al pagamento ex art. 93 del r.d. n. 65 del 1865 - Funzione - Azione di accertamento negativo del tributo - Interesse del contribuente - Sussistenza.

In materia di tributi doganali, l'invito al pagamento emesso ai sensi dell'art. 93 del regolamento doganale, approvato con il r.d. 13 febbraio 1865, n. 65 - che precede l'atto di ingiunzione e viene fatto pervenire al debitore a mezzo degli agenti doganali o a mezzo posta con ricevuta di ritorno -, rappresenta l'atto attraverso il quale l'amministrazione finanziaria, esaurita la propria attività di accertamento, esteriorizza gli esiti di tale controllo, rendendo edotto il contribuente della maggior pretesa avanzata nei suoi confronti ed invitandolo ad assolvere il proprio debito verso l'erario, pena l'avvio della procedura esecutiva in forza della successiva ingiunzione, ed è inquadrabile nell'ambito delle "decisioni doganali", che, ai sensi dell'art. 4, n. 5 del codice doganale comunitario (Reg. CE 2913/92 del 12 ottobre 1992), ricomprendono qualsiasi determinazione che intervenga su un caso particolare in funzione impositiva o provvedimentale. In presenza di un atto di invito al pagamento di tributi doganali sussiste, pertanto, l'interesse del contribuente a proporre azione di accertamento negativo sulla debenza del tributo, posto che, ove tale situazione non venisse rimossa, resterebbe legittimata l'azione esecutiva erariale, con lesione dei diritti soggettivi del contribuente.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 3918 del 15/02/2008