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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - imposta sulle successioni - accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - in genere – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13906 del 28/05/2008

Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Imposta - Debenza - Condizioni - Formazione dell'inventario - Necessità.

In materia d'imposta di successione, l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario è, comunque, tenuto a corrispondere il tributo, ma in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti, con la conseguenza che, ai fini della quantificazione del debito tributario, deve prima essere completata la procedura di formazione dell'inventario, con la definitività correlabile alla mancata opposizione, solo successivamente potendo quantificarsi l'imponibile e procedersi, quindi, alla liquidazione dell'imposta.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 13906 del 28/05/2008