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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - in genere - soggetti passivi – Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21394 del 09/10/2014

Presupposto - Chiamata all'eredità - Sufficienza - Successione comprendente eredità non ancora accettata - Trasmissione del diritto di accettare ex art. 479 cod. civ. - Obbligo dell'erede di pagare l'imposta - Sussistenza.

In tema di imposta sulle successioni, presupposto dell'imposizione tributaria è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione. Ne consegue che, allorché la successione riguardi anche l'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 cod. civ.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21394 del 09/10/2014