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Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22570 del 27/09/2017

Modalità di riscossione - versamento diretto - rimborsi - in genere - Sgravio indebito d'imposta - Speciale disciplina ex art. 43 d.P.R. n. 602 del 1973 prevista per il recupero di somme erroneamente rimborsate - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di recupero di somme oggetto di sgravio indebito, deve escludersi l'applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente successivamente alle modifiche introdotte dall'art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., in l. n. 156 del 2005), che consente all'ufficio di recuperare le «somme erroneamente rimborsate» e gli «interessi eventualmente corrisposti», tramite diretta iscrizione a ruolo entro termini decorrenti dall'«esecuzione del rimborso», tenuto conto che la norma fa esclusivo riferimento al rimborso, e non allo sgravio, e che i due istituti sono tra loro eterogenei, essendo l'uno un provvedimento in autotutela con effetto sull'"obligatio" e l'altro un mero atto con effetto sulla "solutio", non essendo pertanto possibile estendere all'uno la disposizione letteralmente riferita all'altro, con la conseguenza che la diretta reiscrizione a ruolo, senza preventivo avviso di accertamento, è consentita solo per il recupero del rimborso erroneamente effettuato, non implicante gli aspetti provvedimentali connaturati allo sgravio, mentre la declaratoria di erroneità di uno sgravio deve seguire la via ordinaria dell'accertamento, dovendo rimuoversi un provvedimento di secondo grado.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22570 del 27/09/2017