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Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di primo grado - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 22497 del 27/09/2017

Atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Richiesta di ulteriore credito d'imposta ai sensi dell'art. 7 della l. n. 388 del 2000 - Mancata risposta - Impugnabilità - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, deve ritenersi impugnabile la mancata risposta dell'Amministrazione finanziaria all'istanza, volta ad ottenere un maggior credito di imposta per l'incremento dell'occupazione ai sensi dell'articolo 7 della l. n. 388 del 2000, atteso che l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur essendo tassativa, deve essere interpretata in senso estensivo, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A. ed anche in conseguenza dell'estensione della giurisdizione tributaria, operata dalla l. n. 448 del 2001, ancorandosi tale possibilità all'esistenza di un atto adottato dall'Amministrazione finanziaria che, comunque, porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria ovvero il convincimento della stessa Amministrazione in ordine all'esistenza di un determinato rapporto tributario.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 22497 del 27/09/2017