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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22502 del 27/09/2017

Opposizione ex art. 98 l. fall. - Accoglimento - Conseguente ammissione del credito al passivo di una liquidazione coatta amministrativa - Imposta proporzionale di registro dell'uno per cento - Assoggettabilità - Ragioni.

In tema di imposta di registro, la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di una liquidazione coatta amministrativa un credito in precedenza escluso, deve essere assoggettata all'imposta proporzionale dell'uno per cento, prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, di cui all'allegato A al d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di una pronuncia adottata all'esito ad un giudizio contenzioso, che ha l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso dei creditori, con possibile soddisfazione in sede di riparto dell'attivo, senza che assuma rilievo l'individuazione della natura del credito, dato che la tariffa agevolata, prevista nella nota II in calce al sopra menzionato art. 8, si applica nei soli casi di cui alla lett. b) del medesimo art. 8 (in virtù del principio di alternatività con l'IVA, ex art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986) ed è norma di stretta interpretazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22502 del 27/09/2017