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Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - in genere - rettifica delle dichiarazioni – Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21444 del 15/09/2017

Redditi d'impresa - Accertamento induttivo - Provvedimento di rettifica - Motivazione su entrambi gli aspetti- Fattispecie.

L'atto di accertamento in rettifica della dichiarazione del contribuente per redditi d'impresa (ovvero per redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, che debbano parimenti risultare da scritture contabili), deve essere motivato, sia con riferimento ai presupposti che consentono il ricorso al metodo analitico od a quello induttivo, sia alle ragioni che giustificano il calcolo in rettifica. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la legittimità dell'accertamento operato dall’Ufficio in ragione dell’esistenza di un reddito da locazione non dichiarato dal contribuente e di una contabilità contraddittoria, lacunosa e, dunque, inattendibile quanto ai ricavi per come emerso dalla comparazione con dati extracontabili, sulla cui base l'amministrazione aveva presunto l'esistenza di una fonte di reddito non dichiarata, posto che l'attività produttiva non era cessata ma era proseguita senza la registrazione dei corrispettivi).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21444 del 15/09/2017