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Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 21413 del 15/0

Interpretazione dell'Accordo bilaterale interinale tra UE e Croazia del 29 ottobre 2001 - Regole interpretative fissate dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 - Applicabilità - Fondamento.

In applicazione delle regole interpretative di cui agli artt. 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (stipulata il 23 maggio 1969 e ratificata con l. n. 112 del 1974) deve ritenersi che le parti contraenti dell'Accordo bilaterale interinale tra UE e Croazia del 29 ottobre 2001 hanno inteso eliminare, fin dall'adozione provvisoria dell'accordo di associazione e stabilizzazione, ogni forma di dazio e restrizione di ordine quantitativo equiparabili ai dazi su tutte le merci che provengono dai contraenti ed abbiano regime d'origine comunitario o croato, anche quando, come nella specie, l'importazione abbia avuto riguardo a prodotti tessili di origine comunitaria inviati dal contribuente italiano in conto lavorazione in Croazia e successivamente reintrodotti in Italia, dopo il completamento dei procedimenti produttivi.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 21413 del 15/09/2017