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Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - gas ed energia elettrica (imposta di consumo sul) - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21816 del 20/09/2017

Imposta di consumo sull'energia elettrica e addizionale provinciale - Soggetto passivo del tributo ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1995 - Nozione - Intermediario nello scambio oneroso di energia elettrica - Irrilevanza dello schema negoziale utilizzato - Contratto di servizi stipulato con più imprese operanti nel medesimo sito industriale - Assoggettamento ad imposta anche in assenza di licenza - Computo separato per ciascuna impresa dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. o-bis) d.lgs. cit.

In tema di accise sul consumo di energia elettrica ed addizionale provinciale, l'art. 53, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo applicabile "ratione temporis", ha ad oggetto una fattispecie di intermediazione nello scambio oneroso dell'energia elettrica, senza che rilevi, ai fini tributari, lo specifico schema negoziale utilizzato od incida l'eventuale contestuale cessione di altre utilità, sicché, qualora nel medesimo sito industriale insista una pluralità di aziende alimentate con contratto onnicomprensivo (contratto di "service", con messa a disposizione di locali, servizi vari, noleggio di beni ed utenze, tra cui l'energia elettrica), il prestatore del servizio, ancorché sprovvisto di licenza, va qualificato come soggetto passivo dell'imposta e l'esenzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. o bis, del d.lgs. cit. (poi sostituito dall'art. 52, comma 3, lett. f) del medesimo d.lgs.), va computata in capo a ciascun soggetto separatamente.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21816 del 20/09/2017