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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - prescrizione e decadenza - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21811 del 20/09/2017

Decorso del termine di tre anni dalla registrazione - Titolo di tassazione - Revisione - Possibilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, decorso il termine di tre anni dalla data della registrazione dell'atto, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 131 del 1986 (ora 77 del t.u. approvato con d.P.R. n. 131 del 1986), si prescrive la possibilità di ottenere una revisione del titolo di tassazione, rimanendo preclusa per l'amministrazione, come per il contribuente,l'invocabilità di diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo, mettendo in discussione il criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell'atto (Nella specie, la S.C., confermando le statuizioni del giudice di merito, ha rigettato il ricorso del contribuente, che, dopo più di tre anni dalla registrazione di un atto di compravendita, aveva impugnato il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale a seguito della revoca delle agevolazioni di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000, senza contestare tale revoca, ma allegando che l'atto doveva essere assoggettato ad I.V.A.).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21811 del 20/09/2017