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Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - notificazioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, O

Notificazione dell'atto di appello - Destinatario diverso dalla parte appellata - Collegamento tra i due soggetti - Inesistenza della notificazione - Esclusione - Nullità – Sussistenza - Fattispecie.

In tema di appello nel processo tributario, la mancata coincidenza tra la parte processuale ed il destinatario dell'atto di gravame determina l'inesistenza dello stesso solo allorché manchi ogni collegamento tra il destinatario ed il contribuente, ricadendo tutte le altre ipotesi nell'ambito della nullità, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, con la costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte o per ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto inesistente la notificazione dell'atto di appello, in quanto destinatario era un soggetto diverso dal contribuente, senza tenere conto, tuttavia, che si trattava del procuratore costituito del medesimo e che nell'atto di appello era specificamente indicata tale qualità unitamente alle generalità dell'assistito).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21273 del 13/09/2017