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Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) – Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 19237 del 02/08/2017

Atto di recupero crediti d'imposta inesistenti - Termine di otto anni ex art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009 - Applicabilità anche al recupero crediti d'imposta non spettanti - Ammissibilità - Fondamento.

L'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, nel fissare il termine di otto anni per il recupero dei crediti d'imposta inesistenti indebitamente compensati, non intende elevare l'"inesistenza" del credito a categoria distinta dalla "non spettanza" dello stesso (distinzione a ben vedere priva di fondamento logico - giuridico), ma mira a garantire un margine di tempo adeguato per il compimento delle verifiche riguardanti l'investimento che ha generato il credito d'imposta, margine di tempo perciò indistintamente fissato in otto anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per il comune avviso di accertamento.

Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 19237 del 02/08/2017