Atto impositivo sottoscritto in data anteriore al termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Notifica in data successiva - Illegittimità - Ragioni.
In tema di accertamento, l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contradditorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l'atto impositivo è ancora "in fieri", integrando, viceversa, la notificazione una mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17202 del 12/07/2017