Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 17293 del 13/07/2017
Superficie tassabile - Determinazione - Luoghi specifici di lavorazione industriale - Intassabilità - Fondamento - Assimilazione dei rifiuti, diversi da quelli speciali, tossici o nocivi a quelli urbani ex art. 39 della l. n. 146 del 1994 - Esclusione - Conseguenze.
In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, applicabile "ratione temporis", nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex art. 2 del d.P.R. n. 915 del 1982, fra l'altro, quelli "derivanti da lavorazioni industriali"; su tale disciplina, infatti, non ha inciso l'art. 39 della l. n. 146 del 1994, il quale, nell'abrogare l'art. 60 del d.lgs. n. 507 del 1993 (dettato in tema di equiparazione dei rifiuti e che, peraltro, si riferiva soltanto a quelli artigianali, commerciali e di servizi), non ha assimilato "ope legis" tutti i rifiuti (esclusi quelli speciali, tossici e nocivi) a quelli urbani, limitandosi ad escludere la necessità di un provvedimento comunale di assimilazione per quei rifiuti già contemplati dalla norma abrogata; ne deriva che i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della predetta tassa.
Corte di Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 17293 del 13/07/2017